SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIX LEGISLATURA --------------------
7ª Commissione permanente
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
*164a seduta: martedì 22 ottobre 2024, ore 14
ORDINE DEL GIORNO
- Relatrice alla Commissione COSENZA
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ZAMBITO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, BASSO, CAMUSSO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, NICITA, PARRINI, ROJC - Al Ministro dell'istruzione e del merito
Premesso che:
il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della missione 4, componente 1, del PNRR, ha previsto l’introduzione di un piano formativo rivolto agli insegnanti al fine di sostenerli nell’acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie allo svolgimento dei ruoli di docente “orientatore” e di docente “tutor”;
costoro dovrebbero fornire un apporto significativo, nella progettazione e nel monitoraggio dei percorsi di orientamento da attivare nell’istituto;
secondo quanto riportato sul sito ministeriale, il ministro Valditara, il 22 marzo 2023, ha dichiarato “Nello specifico, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario. Un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell’autonomia dei singoli istituti, degli studenti e delle loro famiglie”;
il percorso formativo, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di docente tutor e docente orientatore;
secondo la scheda tecnica per la partecipazione alla formazione “OrientaMenti”, a cura di INDIRE, allegata alla circolare n. 2739 del 27 giugno 2023, “Il percorso formativo rivolto ai docenti è progettato per un totale di 20 ore di formazione equivalente, erogate in modalità asincrona tramite MOOC. Il percorso si compone di 6 moduli e ciascun modulo è articolato in diverse lezioni. Il numero di lezioni per modulo è variabile in relazione ai rispettivi obiettivi formativi, di seguito riepilogati. L’ordine di fruizione dei contenuti è scelto dal corsista ed è condizionato unicamente allo svolgimento del questionario di ingresso”;
secondo quanto si apprende e secondo quanto riportato anche in un articolo sul blog “La letteratura e noi”, autrice l’insegnante Orsetta Innocenti, del 10 giugno 2024, il processo formativo non si svolgerebbe secondo le modalità esposte, ma sarebbe possibile svolgere l’intero corso senza guardare neanche un video, a scapito della formazione dei docenti e del ruolo che “dovrebbero” svolgere,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare che lo svolgimento del percorso formativo dei docenti orientatori e dei docenti tutor sia rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli studenti che hanno il diritto di avere figure professionali specializzate “adeguatamente formate”, come dichiarato dallo stesso Ministro.
(3-01206)
D'ELIA, MALPEZZI, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LORENZIN, MARTELLA, RANDO, ROSSOMANDO, ROJC, TAJANI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro dell'istruzione e del merito
Premesso che:
in data 1° agosto 2024, con un avviso, il Ministero dell’istruzione e del merito ha reso nota la procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici (decreto ministeriale n. 107 del 2023) e la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 138 del 2017;
la valutazione dei titoli, prevista in occasione della procedura ordinaria dello stesso anno, era chiaramente indicata dal comma 1 dell’articolo 12 del citato decreto: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”;
si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d’esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con l’aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un massimo del 15 per cento, vale a dire 30 punti su 200 (il primo candidato in graduatoria, infatti, ha riportato un punteggio di 224);
in seguito alla pubblicazione dell’avviso riferito alla procedura prevista dal decreto ministeriale n. 107 del 2023 è emersa l’incoerenza nella valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi come stabilito nella tabella A;
in tal senso, il Ministro competente ritiene che sia legittimo applicare senza alcun adattamento la tabella A alla procedura concorsuale riservata del 2023, il cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al 300 per cento. Dal 15 per cento di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, disattendendo chiaramente il principio del merito, al 300 per cento;
ciò, oltre ad apparire illogico ed irragionevole, è in palese contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni generali inerenti ai concorsi pubblici contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 trentesimi;
si precisa che tali disposizioni hanno trovato numerosi riscontri, anche recenti, in diversi pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato;
oggi l’amministrazione ribadisce che si sta “dando attuazione a quanto prescritto in una disposizione fortemente voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017 e troppo a lungo ignorati”;
tuttavia, si segnala che nella norma da cui tutto origina (articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, della legge n. 14 del 2023) non si fa alcun accenno alla tabella di valutazione dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, ma si prevede semplicemente una valutazione in decimi delle prove concorsuali;
si ritiene che questa problematica andasse affrontata con norma secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della tabella A stabilendo un limite del 15 per cento dell’incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove d’esame, così com’era previsto nella tabella del 2017;
risulta, inoltre, che l'amministrazione abbia chiesto parere anche all'Avvocatura di Stato che ha indicato come necessaria la riparametrazione del punteggio dei titoli;
in tal caso, sembrerebbe inopportuno se l'amministrazione non tenesse in debita considerazione il parere dell’autorevole organo che dovrebbe poi difendere l'azione dell'amministrazione in un eventuale contenzioso;
a parere degli interroganti tale scelta favorisce in modo eccessivo chi ha superato solo sufficientemente l'unica prova concorsuale ma che possiede un cospicuo punteggio nei titoli pervenendo ad un'illogica, immotivata oltre che ingiusta disparità di trattamento,
si chiede di sapere se il Ministro indirizzo non intenda intervenire in autotutela, adottando iniziative di competenza al fine di rivedere la valutazione dei titoli del concorso riservato di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, procedendo alla riparametrazione in maniera proporzionale al concorso ordinario dirigenti scolastici 2017, dando seguito a quanto previsto nell'ordinamento in materia di concorsi pubblici secondo cui la valutazione dei titoli non può determinare un punteggio superiore a un terzo della valutazione complessiva.
(3-01306)